L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.
l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, escluse quelle per sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36%, elevata al 50% in caso di abitazione principale; invece, per le spese del 2027, la detrazione è del 30% ovvero, in caso di abitazione principale, del 36% (articolo 1, comma 22, lettera a), legge n. 199/2025) .